14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5175 del 10 giugno 1997
Testo massima n. 1
Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa [ art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l’ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati ], anche implicito — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un’agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l’esistenza e per i limiti — soggettivi [ a favore di chi ] ed oggettivi [ modalità e fini della diffusione ] — dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.
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