14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14454 del 22 giugno 2006
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata comunicazione della cessione del contratto, nel caso di immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, rende solo inopponibile l’avvenuta cessione al locatore, il quale, peraltro, non può considerare di per sé inadempiente il conduttore, ma solo notificargli la sua opposizione, specificando altresì i gravi motivi che la giustificano, all’accertamento della sussistenza dei quali resta subordinata la risoluzione del contratto di locazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]