14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 15846 del 26 giugno 2017
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l’eliminazione dei difetti di costruzione dell’immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest’ultimo, comportando tale responsabilità un’obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell’edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l’appaltatore a sostenere tutti i costi necessari per la definitiva eliminazione dei difetti, ancorché più elevati di quelli originariamente previsti per la realizzazione dell’opera ].
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Testo massima n. 2
Nella concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione, il giudice non deve dimostrare esplicitamente l’infondatezza o la non pertinenza di eventuali precedenti giurisprudenziali difformi [ neppure se si tratti di cd. autoprecedenti e, cioè, decisioni rese in fattispecie analoghe o simili dallo stesso ufficio ], poiché i motivi della decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche.
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