14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 17627 del 5 settembre 2016
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare ex art. 72 l. fall. [ nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche apportategli dal d.l.vo n. 5 del 2006 e dal d.l.vo n. 169 del 2007 ] non è opponibile, in virtù del disposto dell’art. 2652, comma 2, c.c., al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.
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