14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1944 del 17 febbraio 1994
Testo massima n. 1
Il reato di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale e quello di concussione, nella forma della induzione [ per frode o per persuasione ], si distinguono per le modalità dell’azione dell’agente nel senso che nella prima è necessario che l’induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta, mentre nella seconda l’induzione si ricollega essenzialmente all’abuso della qualità di pubblico ufficiale [ o dei relativi poteri ] e non è necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare [ o a promettere ].
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