14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7482 del 28 luglio 1982
Testo massima n. 1
Il concorso atipico, previsto dall’art. 116 c.p., richiede: a ] l’adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b ] la realizzazione di un evento diverso [ che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato soltanto da taluno dei concorrenti; c ] un rapporto di causalità materiale tra i due reati [ quello voluto da tutti e l’altro, voluto solo da taluno ]; d ] un nesso di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato, e l’evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell’agente come l’ordinario prevedibile sviluppo dei fatti umani.
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Testo massima n. 1
Le circostanze aggravanti previste dall’art. 61 ai nn. 1 e 2 possono tra loro coesistere, poiché il motivo abietto non si identifica necessariamente e sempre con quello di conseguire l’impunità. Il concorso delle due circostanze aggravanti è pertanto configurabile in concreto, qualora il reato determinante contenga anche i requisiti per qualificare, nel movente abietto, il reato determinato.
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