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Art. 116 — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Art. 116 — Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49165/2016

In tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente “anomalo”, sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità.

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Cass. pen. n. 3167/2014

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale l’imputato, rimasto fuori dall’istituto di credito, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non ex art. 116 cod. pen. anche per i reati di sequestro di persona degli impiegati e di detenzione e porto dell’arma utilizzata dai complici per l’esecuzione del delitto).

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Cass. pen. n. 25446/2013

Non configura il concorso cosiddetto “anomalo”di cui all’art. 116 c.p., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l’ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all’accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria).

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Cass. pen. n. 4157/2013

Ai fini dell’applicabilità della diminuente prevista dall’art. 116, secondo comma, c.p., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell’azione delittuosa.

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Cass. pen. n. 4330/2012

La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l’agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell’azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l’episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all’intervento della polizia).

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Cass. pen. n. 2652/2012

La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un’area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).

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Cass. pen. n. 32209/2010

Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l’autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall’inizio e senza comunicarlo ai correi, con l’intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l’accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l’intimidazione a scopo estorsivo mediante l’uso di un’arma, mentre il soggetto incaricato dell’esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).

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Cass. pen. n. 31390/2010

La partecipazione all’accordo per commettere un furto in concorso, tra gli altri, con soggetti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, comporta la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, anche per la corruzione dei predetti soggetti commessa da alcuni complici, poiché la circostanza dell’erogazione di somme di denaro ai militi infedeli era conoscibile attraverso l’impiego di ordinaria diligenza, in quanto l’evento-corruzione era prevedibile, costituendo logico sviluppo di quello, diverso, concordato.

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Cass. pen. n. 10098/2009

In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalità dell’imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l’imputato – il quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzione – poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato, consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua eventuale qualificazione, con giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, in termini di concussione).

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Cass. pen. n. 337/2009

L’espressa adesione del concorrente a un’impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all’uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un’ipotesi di concorso ordinario a norma dell’art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell’aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all’effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell’incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell’evento dannoso. (Fattispecie di preventivata «gambizzazione » della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l’effettivo animus necandi i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio ).

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Cass. pen. n. 25938/2008

In caso di concorso anomalo nel reato, il riconoscimento della diminuente a chi volle quello meno grave esclude la contestuale applicazione, in suo favore, del regime della continuazione tra i più reati commessi, in quanto esso è preclusivo della simultanea sussistenza di una previa programmazione unitaria dei fatti criminosi, sorretta da una volizione piena e non soltanto dalla prevedibilità dell’evento diverso o ulteriore.

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Cass. pen. n. 10995/2007

Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l’esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l’agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all’art. 110 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui all’art. 116 c.p. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l’esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l’evento più grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del fatto).

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Cass. pen. n. 40156/2006

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato.

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Cass. pen. n. 37940/2006

La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l’evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l’evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all’art. 110 c.p., e che l’evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell’agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un’offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all’esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).

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Cass. pen. n. 8837/2006

I presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l’adesione dell’agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l’esistenza di un nesso causale e psicologico tra l’azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l’agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale.

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Cass. pen. n. 744/2006

In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato l’adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall’altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l’evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell’agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.

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Cass. pen. n. 42328/2005

In tema di c.d. concorso anomalo, il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi, o taluno di loro, abbiano a deviare dall’azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto.

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Cass. pen. n. 15481/2004

Non ricorre la fattispecie del così detto «concorso anomalo» di cui all’art. 116 c.p., bensì quella prevista all’art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune – inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso – ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all’altro. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell’art 116 c.p. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l’importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall’inganno dell’altro concorrente).

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Cass. pen. n. 48219/2003

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 118 c.p., introdotta dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p. (Nella specie, l’aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).

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Cass. pen. n. 30262/2003

In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l’evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all’art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.

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Cass. pen. n. 35386/2001

La disciplina del c.d. «concorso anomalo», contenuta nell’art. 116 c.p., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall’offesa a persona diversa da quella cui l’aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all’obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell’azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile – al pari dell’autore materiale – anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato.

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Cass. pen. n. 4399/2001

In tema di concorso di persone nel reato, l’attribuzione della responsabilità per il reato più grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso accertando se l’evento ulteriore e più grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l’accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all’impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla corte d’assise d’appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p.).

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Cass. pen. n. 10795/1999

Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all’art. 116 c.p., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l’evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un’azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell’azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall’azione principale con l’assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. (Fattispecie concernente rapina a mano armata, seguita da omicidio, in relazione alla quale la S.C., dato atto che l’evento diverso e più grave materialmente cagionato da uno dei concorrenti non era rimasto nel campo della mera prevedibilità, ma era stato accettato come rischio per realizzare l’obiettivo da tutti concordato, ha ritenuto che ricorresse un’ipotesi di concorso ex art. 110 c.p., e non un’ipotesi di concorso anomalo).

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Cass. pen. n. 3465/1999

In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall’altro, la effettiva realizzazione — da parte di altro concorrente — di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l’evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell’agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell’art. 116 c.p., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e “bloccasterzi”, presero parte ad una “spedizione punitiva”, nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima).

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Cass. pen. n. 9323/1998

Nella responsabilità concorsuale di cui all’art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso — sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente — sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell’essersi affidato, per realizzare l’altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all’attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.

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Cass. pen. n. 3756/1997

In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l’evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all’art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.

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Cass. pen. n. 2332/1997

In tema di concorso di persone nel reato, nell’ipotesi del concorso «anomalo» di cui all’art. 116 c.p., il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto ed anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente nell’essersi affidato, per realizzare l’altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all’attività di altri che può non essere suscettibile di controllo.

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Cass. pen. n. 9487/1996

Sussiste responsabilità a titolo di dolo eventuale, e non concorso anomalo in reato più grave di quello inizialmente concordato, ai sensi dell’art. 116 c.p., nel caso di partecipazione ad un’azione di attacco nei confronti della forza pubblica, schierata in servizio di ordine pubblico e munita di appositi strumenti di dissuasione, quando detta azione sia condotta anche da soggetti che, preventivamente, in fase organizzativa, siano stati dotati di armi da sparo, essendo ragionevolmente prevedibile che di queste ultime venga fatto uso e connotandosi il dolo eventuale proprio per l’accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell’azione posta in essere (principio affermato con riguardo a delitti di omicidio e tentato omicidio di appartenenti alle forze dell’ordine, commessi in occasione di manifestazione di piazza).

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Cass. pen. n. 5188/1996

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell’art. 116 c.p. (concorso «anomalo») richiede, anzitutto, l’adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ad un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno, soltanto, dei concorrenti nel reato voluto da tutti; richiede, poi, un rapporto di causalità materiale tra i due reati ed, infine, un nesso di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l’evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente, nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente come sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato e voluto. Ne consegue che qualora l’evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l’obiettivo concordato da tutti, si versa non nell’ipotesi del concorso anomalo, bensì in quella del concorso pieno. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario, e non quello anomalo, anche per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi in occasione di una rapina a mano armata).

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Cass. pen. n. 4894/1996

Per la configurazione del concorso anomalo sono necessari tre elementi e, cioè, l’adesione dell’agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e l’esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l’azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l’agente abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinario concorso ex art. 110 c.p. (Fattispecie nella quale, concordata l’azione tra i due concorrenti nell’aggressione fisica a una persona, da realizzare nel corso di un incontro notturno in luogo deserto al quale l’agente si recava con un fucile carico, la vittima era rimasta uccisa).

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Cass. pen. n. 11993/1995

L’eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall’art. 417, lettera b) e dall’art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all’art. 116 c.p.).

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Cass. pen. n. 9273/1995

Il concorso anomalo previsto dall’art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l’evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest’ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest’ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l’omicidio — o il tentato omicidio — appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l’id quod plerumque accidit, nell’ordinario sviluppo della condotta di rapina).

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Cass. pen. n. 3921/1995

Non sussiste compatibilità tra l’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell’agire, e non già l’elemento materiale del fatto reato cui inerisce, il concorso ex art. 116 c.p. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato connesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l’altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato in quanto la perpetrazione di quest’ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l’elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l’esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 c.p. qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell’aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l’autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 c.p.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l’aggravante citata.

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Cass. pen. n. 3384/1995

In tema di concorso di persone nel reato, una volta dimostrato, anche per facta concludentia, l’intervenuto accordo fra più soggetti in ordine all’attuazione di una determinata azione criminosa, comprensiva anche dei suoi già preventivati, prevedibili sviluppi, la responsabilità di tutti i medesimi soggetti a titolo di concorso pieno anche per l’effettivo verificarsi di tali sviluppi non può essere esclusa dalla circostanza che questi ultimi siano stati dovuti all’iniziativa assunta, nel corso dell’azione, da taluno soltanto dei compartecipi, sulla base di un apprezzamento della contingente situazione di fatto eventualmente non condiviso dagli altri, senza che, peraltro, tale mancata condivisione si sia in alcun modo, nel contesto, manifestata e sempre che, naturalmente, la situazione cui il summenzionato, soggettivo apprezzamento si riferisce rientri nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla condotta produttrice dell’evento più grave poi, di fatto, realizzato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario e non quello anomalo di cui all’art. 116 c.p., in un caso in cui, nel corso dell’esecuzione di una rapina a mano armata, uno dei compartecipi, a fronte di un apparente tentativo di reazione della vittima, aveva fatto uso dell’arma nei confronti di quest’ultima, tentando di ucciderla).

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Cass. pen. n. 11352/1994

In tema di concorso di persone nel reato, l’applicabilità della norma di cui all’art. 116 c.p. — che prevede il concorso «anomalo» — è soggetta a due limiti negativi. Il primo di essi è costituito dall’accertamento che l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, perciò, che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato. In tale situazione, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale nell’ipotesi piena e non attenuata, ai sensi dell’art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall’accertamento circa la non atipicità dell’evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l’evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.

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Cass. pen. n. 10295/1994

Per la configurazione del concorso anomalo previsto dall’art. 116 c.p., è necessario che l’evento diverso e più grave non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto e, quindi, non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non ne sia stato accettato il rischio del suo verificarsi (in tal caso ricorrerebbe il concorso pieno di cui all’art. 110 c.p.) e che l’evento più grave rispetto a quello concordato sia stato conseguenza prevedibile, da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura, quale possibile conseguenza della condotta voluta e concordata e non sia stato conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa concordata, sicché ne risulti spezzato il nesso di causalità.

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Cass. pen. n. 6827/1994

In tema di concorso anomalo, la corresponsabilità del partecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.

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Cass. pen. n. 9397/1993

La responsabilità per concorso anomalo, disciplinata dal primo comma dell’art. 116 c.p., deve essere esclusa allorché il reato, asseritamente diverso, sia direttamente riconducibile alla volontà del concorrente, e cioè quando esso sia stato preveduto come ulteriore conseguenza dell’azione concordata e sia stato accettato dall’agente il rischio del verificarsi di tale previsione; in tali ipotesi sussiste la piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. (Fattispecie in tema di rapina a mano armata di valori protetti da guardie giurate e tentato omicidio).

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Cass. pen. n. 7576/1993

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (La Cassazione ha evidenziato che la prevedibilità deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti e, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato tali circostanze laddove aveva considerato fatto prevedibile dai compartecipi di una rapina che un gioielliere, minacciato nei suoi beni e nella incolumità personale, potesse opporsi alla violenza e venire conseguentemente ucciso da un altro dei concorrenti nella rapina).

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Cass. pen. n. 10207/1992

Nell’ipotesi di concorso anomalo nel reato delineato dall’art. 116 c.p. il correo che ha voluto il reato meno grave risponde di quello effettivamente commesso sulla base di un atteggiamento psichico colposo, consistente nell’inosservanza delle regole di prudenza per essersi affidato all’altrui condotta per realizzare il proposito criminoso concordato. Si realizza, così, l’innesto della colpa sull’originario elemento doloso concernente l’illecito concordato. Il concorso anomalo resta escluso quando il reato commesso costituisce un evento atipico, insorto in virtù di circostanze eccezionali ed imprevedibili.

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Cass. pen. n. 1488/1992

Il concorso «anomalo» ex art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l’evento diverso sia rimasto nella sola sfera della prevedibilità, mentre ricorre l’ipotesi di cui all’art. 110 c.p. quando detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio.
L’omicidio della vittima in occasione di una rapina (anche non a mano armata) si raccorda di regola alla disciplina dell’art. 116 c.p., giacché tale reato determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale per impulso naturale è portato a resistere alla violenza o alla minaccia che gli proviene dal rapinatore e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa. Il verificarsi del più grave reato di omicidio è in tale ipotesi non già un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, ma un evento che rientra nell’ordinario svolgersi dei fatti umani.
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può escludersi soltanto quando risulti dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall’altro concorrente consiste in un evento atipico insorto per circostanze eccezionali ed imprevedibili.

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Cass. pen. n. 1979/1992

Non è configurabile l’ipotesi del «reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti», prevista dall’art. 116 c.p., qualora i correi versino in dolo alternativo (equiparato al dolo diretto), avendo agito con la volontà di commettere indifferentemente il furto con strappo o il più grave delitto, in concreto perpetrato, di rapina impropria.

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Cass. pen. n. 6300/1991

In tema di concorso anomalo ex artt. 116 c.p., può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell’azione inerente ad un furto l’uso eventuale di violenza o minaccia, che se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo appunto di concorso ex art. 116 c.p.

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Cass. pen. n. 2658/1991

L’ipotesi del concorso anomalo nel reato prevista dall’art. 116 c.p. non è configurabile allorché si accerti in fatto che gli imputati, di cui si assume la volontà del reato più lieve, versavano in dolo alternativo consentendo, alternativamente, all’uno o all’altro reato.

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Cass. pen. n. 12513/1990

In tema di responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., poiché non può considerarsi imprevedibile il fatto che l’esecutore di un furto in una casa di abitazione operi la sottrazione di armi ivi custodite e, quindi, le detenga e le porti illegalmente, anche il «palo» che, in ipotesi, non abbia avuto la materiale disponibilità delle armi deve rispondere, a titolo di concorso anomalo, anche dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.

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Cass. pen. n. 7672/1990

Legittimamente viene affermata la responsabilità a titolo di concorso anomalo, nei reati di sequestro di persona e violenza privata commessi dal rapinatore, del concorrente rimasto a fare da «palo», data la prevedibile evoluzione della situazione nelle descritte ipotesi criminose, comunque ricollegabili alla progettata rapina.

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Cass. pen. n. 1114/1990

L’applicazione dell’art. 116 c.p. non determina immutazione del titolo del reato, ma solo una diversa valutazione quoad poenam. (Fattispecie in tema di esclusioni oggettive dall’indulto).

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Cass. pen. n. 6247/1990

La diminuzione obbligatoria della pena prevista dall’art. 116, cpv., c.p. per chi volle il reato meno grave configura una vera e propria circostanza attenuante, che come tale è soggetta alla disciplina generale delle circostanze, compreso il necessario giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p.

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Cass. pen. n. 5377/1990

La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. — che si inserisce nell’ambito della forma dolosa di colpevolezza — può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

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Cass. pen. n. 3617/1990

Per il carattere unitario del reato concorsuale, l’elemento psicologico che anima la condotta dell’autore materiale di esso si comunica al correo ai sensi dell’art. 110 c.p., a meno che non risulti dimostrato un accordo criminoso diretto alla perpetrazione di un reato diverso e meno grave di quello realizzato. In quest’ultima ipotesi occorre distinguere fra dolo indiretto, il quale postula comunque la effettiva previsione ed accettazione anche di un evento diverso da quello in origine voluto e pattuito con il compartecipe; dolo eventuale che, mirando a realizzare un determinato evento criminoso, prevede la possibilità che dalla condotta derivi un risultato diverso, il rischio del cui verificarsi accetta, comportando — il correo — anche a costo di determinarlo e concorso anomalo ex art. 116 c.p., caratterizzato dal fatto che in luogo della effettiva previsione v’è solo una mera prevedibilità dell’evento più grave, valutata alla stregua delle corrette circostanze, secondo la logica e la scienza dell’uomo medio.

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Cass. pen. n. 16006/1989

L’applicabilità dell’art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall’accertamento che l’evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e — nonostante la previsione — non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell’art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall’accertamento circa la non atipicità dell’evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l’evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
L’art. 116 c.p. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta, ed a titolo di colpa rispetto all’evento diverso da quello voluto, essendosi il correo imprudentemente affidato per l’esecuzione della condotta criminosa al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico.
La responsabilità per concorso anomalo, prevista dall’art. 116 c.p., è ravvisabile solo allorquando l’evento criminoso diverso e più grave sia logicamente prevedibile da una normale intelligenza e dalla cultura media di un qualsiasi soggetto, quale possibile conseguenza della condotta voluta e pattuita, secondo regole di ordinaria coerenza non spezzata da fattori accidentali ed imprevedibili risolventi il nesso di causalità.

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Cass. pen. n. 7712/1988

In materia di concorso di persone nel reato, qualora il correo abbia avuto conoscenza di circostanze dalle quali potesse apparire probabile o anche solo possibile la verificazione di reato più grave rispetto a quello deliberato, l’accettazione del rischio, ancorché sotto la forma del dolo eventuale, fa sì che rettamente sia esclusa l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p., la quale riguarda solo il caso di accadimento di un reato diverso rispetto da quello voluto. (Nel caso di specie, in ipotesi di concorso in omicidio, è stata giudicata esatta la decisione del giudice del merito che escluse l’applicabilità della circostanza attenuante speciale sul rilievo che il correo era a conoscenza che il fucile adoperato dallo sparatore con il dichiarato intento di «dare una lezione» alla vittima era carico e pronto a sparare).

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Cass. pen. n. 7697/1988

La mera previsione ed accettazione del rischio di verificazione di un evento diverso, sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello proprio dell’azione concordata, è riconducibile allo schema del concorso atipico di cui all’art. 116 c.p. e non a quello tipico previsto dall’art. 110 stesso codice.

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Cass. pen. n. 5250/1988

L’art. 116 c.p. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall’art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l’art. 83, primo comma, c.p. può, atteso il carattere generale della disciplina dell’aberratio delicti, trovare applicazione anche nell’ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dall’esecutore materiale (o dagli esecutori materiali nell’ipotesi di esecuzione frazionata) commesso per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o altra causa — purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà — e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nel concorso di persone nel reato qualora accanto al reato non voluto venga realizzato anche quello concordato, tutti i concorrenti rispondono di entrambi i reati, secondo le regole dettate dall’art. 81 c.p. per il concorso formale e materiale dei reati, salvo la diminuzione della pena prevista per il concorrente che non volle il reato diverso e più grave. La diversità di disciplina che caratterizza l’aberratio delicti plurilesiva ex art. 83 secondo comma, e la deviazione individuale del piano concordato, disciplinato dall’art. 116, nell’ambito del concorso di persone e l’impossibilità di applicare alla ipotesi di realizzazione cumulativa la regola contenuta nel secondo comma dell’art. 83, si spiega considerando che nell’ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri (o anche ad altri) il dominio dell’accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell’accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà, che possono insorgere durante l’esecuzione dell’impresa criminosa. Di conseguenza, qualora il reato diverso, commesso dall’esecutore materiale, si prospetti come lo sviluppo logico e prevedibile dell’accordo criminoso, nell’evolversi delle situazioni umane, egli risponde anche di tale reato a titolo di dolo e la pena per esso prevista, è diminuita, ove il reato realizzato sia più grave.

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Cass. pen. n. 2146/1988

Il nesso causale di carattere psicologico che costituisce uno degli elementi della responsabilità di cui all’art. 116 c.p. consiste nel fatto che il reato diverso, o diverso e più grave, deve potersi rappresentare alla psiche dell’agente come uno sviluppo normale e prevedibile di quello voluto. Ne deriva la necessità dell’estremo della prevedibilità che si collega alle modalità e ai mezzi di esecuzione della condotta criminosa, mentre la rappresentazione e la accettazione della mera possibilità che si verifichi un evento diverso non sono sufficienti ad integrare il dolo, poiché voluto resta in realtà solo il reato concordato. Si configura, perciò, una situazione psicologica di natura essenzialmente colposa, sufficiente a costituire quel rapporto di causalità psichica che è elemento necessario per l’affermazione della responsabilità del concorrente anomalo nella stessa misura del concorrente tipico, salva l’applicazione della speciale attenuante di cui all’art. 116, secondo comma c.p., quando il diverso reato commesso sia più grave di quello voluto.

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Cass. pen. n. 12111/1987

La figura del concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p. non è compatibile con il delitto di omicidio preterintenzionale, posto che in esso l’evento morte non è voluto, in ipotesi, da nessuno dei concorrenti.

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Cass. pen. n. 8771/1987

Ai fini dell’applicabilità della diminuente di cui all’art. 116, secondo comma, c.p., è necessario che esista, innanzitutto, una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, sicché non ricorre tale condizione, qualora il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, identifichi una coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell’azione delittuosa.

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Cass. pen. n. 4512/1986

Agli effetti dell’art. 116 c.p., solo un rapporto di mera occasionalità tra il reato concordato e il reato diverso commesso da taluno dei compartecipi vale ad escludere il necessario nesso di causalità psichica nei riguardi del concorrente che non volle il reato diverso.

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Cass. pen. n. 8887/1985

La disposizione dell’art. 116 c.p. costituisce norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività — da individuare, rispettivamente, nell’esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato — è costituito dalla previsione che l’evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato.

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Cass. pen. n. 7328/1985

Nella responsabilità anomala prevista dall’art. 116 c.p., il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell’essersi affidato, per realizzare l’altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all’attività altrui, la quale come tale non è più finalisticamente controllabile, sì che è il criterio dell’evitabilità in concreto dell’evento previsto come possibile quello che — nell’ambito ovviamente della sussistenza, in ogni caso, del nesso di causalità materiale — segna la linea di demarcazione del campo di applicazione dell’art. 116 rispetto a quello dell’art. 110 c.p.

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Cass. pen. n. 4196/1985

La linea di demarcazione del campo di applicazione dell’art. 116 c.p. è costituita dal criterio dell’evitabilità del fatto diverso o più grave previsto come possibile; criterio che deve essere determinato in concreto — tenendo, cioè, conto di tutte le circostanze che accompagnano l’azione dei concorrenti — e col parametro dell’uomo medio ejusdem condicionis et professionis.

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Cass. pen. n. 3605/1984

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 116 c.p., è richiesto che il comportamento anomalo del compartecipe, dal quale sia derivato l’evento diverso e più grave, rientri nell’ambito di una normale prevedibilità come ordinario evolversi del reato concordato: di qui il necessario nesso psichico che rappresenta il fondamento della colpevolezza. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, si è chiarito che l’ordinario svolgersi dei fatti umani si realizza quando il reato diverso e più grave non costituisce un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, affermandosi che l’omicidio della vittima in occasione d’una rapina si raccorda alla disciplina dell’art. 116 c.p.: la rapina — si è detto — «determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale — per impulso naturale — è portato a resistere alla minaccia che gli proviene dal rapinatore ed a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa»). Il concorso previsto dall’art. 116 c.p. è equiparato, nei suoi effetti, al concorso comune di cui all’art. 110 dello stesso codice, salvo per quanto concerne la disposta diminuzione di pena. Ne deriva che l’applicabilità dei concorrenti delle aggravanti e, in particolare, di quella indicata nell’art. 61 n. 2 c.p., va regolata come nel concorso comune senza deroghe o eccezioni.

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Cass. pen. n. 10123/1983

L’art. 116 c.p. non richiede che l’evento sia stato concretamente previsto e tanto meno accettato dal soggetto, quale possibile conseguenza della sua azione od omissione, ma che esso sia prevedibile in astratto, in base all’ordinato svolgersi delle situazioni umane. Ne consegue che tale normale sviluppo dell’azione si realizza quando il reato diverso o diverso e più grave non si presenta come evento eccezionale, atipico, per cui esso è da escludersi solo quando il reato diverso sia ontologicamente estraneo, per sua natura, al reato voluto da tutti, ovvero quando lo stesso si presenti come frutto di personale ed autonoma determinazione del suo autore e non riconducibile, perciò, al reato concordato.

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Cass. pen. n. 7482/1982

Il concorso atipico, previsto dall’art. 116 c.p., richiede: a) l’adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b) la realizzazione di un evento diverso (che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato soltanto da taluno dei concorrenti; c) un rapporto di causalità materiale tra i due reati (quello voluto da tutti e l’altro, voluto solo da taluno); d) un nesso di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato, e l’evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell’agente come l’ordinario prevedibile sviluppo dei fatti umani.

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Cass. pen. n. 3634/1982

Il concorso anomalo di persone nel reato, previsto dell’art. 116 c.p., trova il suo fondamento nel previo concerto criminoso relativo al reato meno grave e si realizza quando l’azione di chi volle il concordato reato meno grave e l’azione del correo che commise il reato più grave sussiste un rapporto di causalità materiale e psichica, cioè sussiste tra i due reati un rapporto di effetto a causa e non di mera occasionalità e la prevedibilità del reato diverso più grave da parte di chi volle il reato meno grave in modo che il reato diverso e più grave commesso deve potersi rappresentare all’agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

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Cass. pen. n. 519/1982

L’art. 116 c.p. trova applicazione non soltanto nel caso in cui il reato concordato assuma una qualificazione giuridica diversa per la diversità del fatto delittuoso commesso o per il verificarsi di particolari modalità, ma anche nell’ipotesi in cui al reato diverso si accompagnino altri fatti delittuosi ad esso connessi.

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Cass. pen. n. 1948/1981

In base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest’ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell’azione. (Nella specie l’imputato aveva partecipato alla preparazione del piano teso al sequestro di persona di un soggetto ed aveva successivamente assunto il ruolo di custode dello stesso ed è stato ritenuto responsabile anche del sequestro di altra persona che abitualmente accompagnava la vittima designata e dei reati connessi all’uso delle armi utilizzate dai complici per vincere le resistenze delle vittime).

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Cass. pen. n. 1772/1979

L’art. 116 del c.p. è applicabile tanto nel caso in cui sia unico il reato, quanto nel caso in cui col reato concordato e voluto ne concorra un altro che costituisca uno sviluppo del primo, nel senso cioè, che tra i due illeciti intercorra un nesso di causa ed effetto.

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