14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21405 del 21 maggio 2009
Posted at 20:05h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’attenuante della provocazione è incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente nei casi in cui vi sia sostanziale coincidenza tra lo stato d’ira e l’infermità mentale o quest’ultima abbia avuto preponderante incidenza sul primo.
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