14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2553 del 7 marzo 1996
Testo massima n. 1
Il delitto di omicidio preterintenzionale, richiede la volontarietà delle lesioni alle quali consegue la morte dell’aggredito che a differenza dell’ipotesi di omicidio volontario non è voluta, neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e della accettazione del rischio. Questo elemento intenzionale è desumibile essenzialmente dalle modalità esteriori dell’azione dalla micidialità dei mezzi usati, dalla reiterazione degli atti lesivi, dalla vitalità delle parti del corpo della vittima attinte dall’agente.
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Testo massima n. 1
La circostanza aggravante del motivo futile può essere applicata anche nel caso in cui il colpevole abbia agito in stato di ubriachezza. Infatti ai sensi dell’art. 92 c.p. l’ubriachezza volontaria o colposa non esclude l’imputabilità, di guisa che i motivi che hanno determinato l’ubriaco al delitto debbono essere valutati con criteri analoghi a quelli adottati per la persona normale.
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