14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2549 del 24 gennaio 2004
Testo massima n. 1
In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per l’attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l’attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero, con atto normativo anche di rango inferiore, deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico, sicchè deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell’ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini. [ Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell’ambito delle attività pubblicistiche la selezione delle voci nuove per la manifestazione «Accademia della canzone di Sanremo» affidata ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, nè che tale attività potesse dirsi rivolta, in via diretta ed immediata, a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei cittadini ].
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