14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 17106 del 3 maggio 2011
Testo massima n. 1
Non integra il reato di patrocinio infedele l’avvocato che assuma l’incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l’anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con l’accettazione del mandato, in quanto la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento.
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Testo massima n. 1
Non integra il reato di truffa la condotta dell’avvocato che si faccia dare un’anticipazione sugli onorari al momento dell’assunzione di un incarico giudiziale e che poi non dia inizio al contenzioso, ponendo in essere raggiri per tacitare la richiesta di informazioni sull’andamento della controversia e quindi per evitare la restituzione di quanto indebitamente percepito, dal momento che la condotta fraudolenta, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell’ingiusto profitto.
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