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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3546 del 11 aprile 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3546 del 11 aprile 1996

Testo massima n. 1

La distinzione tra il reato di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale sta nelle modalità dell’azione attuata da quest’ultimo. Pertanto, deve ravvisarsi concussione tutte le volte che l’abuso della qualità o della funzione assume preminente importanza prevaricatrice che induce il soggetto passivo all’ingiusta dazione, che egli sa non dovuta; deve, invece, ravvisarsi truffa aggravata quando le qualità o la funzione del pubblico ufficiale concorrono in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto con artifizi o raggiri ad una prestazione che egli crede dovuta. [ Fattispecie di truffa, nella quale l’imputato, dipendente di una Usl, addetto alla consegna dei referti medici, aveva indotto un assistito esente da ticket, fingendo anche di compiere una telefonata informativa, a versargli la somma di lire ventimila ].

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