14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40121 del 27 novembre 2002
Testo massima n. 1
Avverso le sentenze penali di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati punibili con sola ammenda o con pena alternativa commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non potendo trovare applicazione, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 64 del suddetto D.L.vo, il disposto di cui all’art. 36 del medesimo testo normativo, nella parte in cui prevede l’esperibilità dell’appello da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può proporre soltanto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p.
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Testo massima n. 1
L’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 [ nel caso di specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 comma 2 c.s., commessa prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione alla quale il giudice di merito aveva ammesso l’imputato all’oblazione ].
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