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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1507 del 8 giugno 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1507 del 8 giugno 1993

Testo massima n. 1

Il principio di specialità di cui all’art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l’esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall’evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell’estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l’estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell’imputato e, quindi, anche dall’esecuzione di un’eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un’estradizione suppletiva.

Testo massima n. 1

La presenza dell’imputato e del pubblico ministero all’udienza nella quale è stata formulata oralmente la richiesta delle parti di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p, comporta l’attribuibilità ad entrambe le parti della loro manifestazione di volontà concernente il patteggiamento, secondo la relativa verbalizzazione. [ Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la ricorrente aveva lamentato violazione dell’art. 446, terzo comma, c.p.p., secondo il quale la volontà concernente la richiesta di applicazione della pena è fatta dall’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sostenendo che, nonostante la sua presenza il giudice del patteggiamento non l’aveva interpellata per esprimere il suo consenso in merito all’accordo sulla pena intercorso tra il P.M. ed il suo difensore, che non era munito di procura speciale. La Suprema Corte ha osservato che nulla risultava dal verbale dell’udienza in contrario alla volontà dell’imputata di richiedere, in accordo con il P.M., il patteggiamento alle condizioni verbalizzate ].

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