14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16629 del 2 maggio 2007
Testo massima n. 1
Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell’insolvenza fraudolenta, l’utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l’autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri. [ Fattispecie in cui l’autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell’istituto bancario quale agente di commercio e versò, per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito, una consistente somma di denaro, e poi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale, nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell’immediato blocco della carta su detto circuito, che si avvaleva di lettori manuali ].
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Testo massima n. 2
La subordinazione della concessione della sospensione condizionale all’adempimento dell’obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all’obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l’individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato. [ Mass. redaz. ].
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