14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2311 del 2 marzo 1995
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, il reato presupposto non deve necessariamente essere stato accertato con sentenza irrevocabile né devono essere stati individuati gli autori, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione ed essendo configurabile tale fattispecie anche nel caso in cui il reato presupposto sia rimasto a carico di ignoti.
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Testo massima n. 1
La sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nella fase degli atti preliminari al dibattimento, ancorché non assimilabile a sentenza dibattimentale [ ai limitati fini di cui all’art. 611 c.p.p. ], non è, tuttavia, neppure assimilabile, ai fini della individuazione del termine per la proposizione dell’impugnazione, giusta le previsioni di cui all’art. 585 c.p.p., ad un provvedimento emesso a seguito di procedimento in camera di consiglio, rimanendo quindi escluso che il termine anzidetto possa identificarsi in quello di quindici giorni previsto dal primo comma, lett. a ] del citato art. 585.
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