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Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 4627 del 1 febbraio 2001

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 4627 del 1 febbraio 2001

Testo massima n. 1

La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante; non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l’interesse del privato [ che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio ] assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa.

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