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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 19 gennaio 1999

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1 del 19 gennaio 1999

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari reali, il controllo del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve esser limitato alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Devesi riscontrare, cioè, la corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall’accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilità del concreto accertamento delle circostanaze di fatto su cui la stessa è fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongono, rendendo giustificata la condotta dell’indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito.

Testo massima n. 1

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.

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