14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2682 del 1 settembre 1994
Testo massima n. 1
Atteso il disposto di cui all’art. 127, comma nono, c.p.p., secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio «è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito», deve escludersi che dia luogo a nullità di detta ordinanza la mancanza degli avvisi per l’udienza camerale previsti dal comma primo del citato art. 127 c.p.p. [ principio affermato in materia di procedimento di riesame di ordinanza di sequestro, sulla base del richiamo al medesimo art. 127 contenuto nell’art. 324, comma sesto, c.p.p. ].
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Testo massima n. 2
L’istanza di riesame di un provvedimento di sequestro di documentazione ormai dissequestrata è inammissibile in quanto il risultato tipico dell’impugnazione [ dissequestro ] è già stato raggiunto. Né può, in base alla circostanza che dalla documentazione sequestrata sarebbero state estratte copie e ne sarebbe stata disposta l’acquisizione, assumersi che l’indagato avrebbe interesse all’accertamento della legittimità di tale acquisizione: il provvedimento di sequestro oggetto del provvedimento incidentale di riesame, va infatti tenuto distinto da ogni altra acquisizione di documenti o di cose al processo la cui illegittimità ed eventuale conseguente inutilizzabilità o nullità dovrà essere valutata dal giudice del processo e non, in via incidentale, da altro giudice.
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