14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10819 del 22 ottobre 1994
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 577 c.p. nella parte in cui, punendo con la pena dell’ergastolo ipotesi meno gravi di quelle originariamente punite con la pena di morte dall’art. 576 stesso codice — ora anch’esse punite con la pena dell’ergastolo in virtù dell’abolizione della pena di morte — attuerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore nei confronti di coloro che commettono reati meno gravi, in quanto spetta esclusivamente al legislatore stabilire per ciascun reato la pena appropriata, con il solo limite stabilito dall’art. 27 Cost. in tema di divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e di finalità rieducative, ma senza che l’abolizione della pena di morte debba comportare la creazione di una nuova scala di disvalori e di pene; con degrado delle pene previste per ciascun reato ad una pena di livello o entità inferiore.
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Testo massima n. 2
Quando si procede con incidente probatorio, la nullità della procedura seguita per l’espletamento della perizia, per avere il Gip, dopo il conferimento dell’incarico e la fissazione di un termine per l’espletamento, omesso di rinviare ad altra udienza per l’audizione del perito, limitandosi a disporre il deposito di relazione scritta, deve essere eccepita prima del compimento della perizia, se la parte interessata è presente nella fase di scelta della procedura irregolare, e comunque, trattandosi di nullità attinente alla fase delle indagini preliminari, non oltre la celebrazione dell’udienza preliminare. Ne consegue che, in mancanza di tempestiva eccezione, si verifica decadenza dalla stessa, con l’ulteriore conseguenza che legittimamente la relazione peritale scritta viene inserita nel fascicolo del dibattimento e utilizzata per la decisione.
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