14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3465 del 17 marzo 1999
Testo massima n. 1
Il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria «enclave processuale», la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione – parallela ma distinta – del giudice del procedimento di cognizione. Pertanto, spetta al tribunale del riesame adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti per l’attività svolta davanti al tribunale medesimo.
Articoli correlati
Testo massima n. 1
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo [ art. 116 c.p. ], è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall’altro, la effettiva realizzazione — da parte di altro concorrente — di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l’evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell’agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. [ Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell’art. 116 c.p., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e “bloccasterzi”, presero parte ad una “spedizione punitiva”, nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]