14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13824 del 23 luglio 2004
Testo massima n. 1
Il difetto di trascrizione della domanda diretta a dar dichiarare la nullità di un atto, soggetto a trascrizione, nel termine di decadenza di cinque anni previsto dall’art. 2652, deve essere dedotto dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore, e non può essere rilevato di ufficio, senza che in contrario, possa ritenersi che i diritti derivanti dalla trascrizione sono indisponibili per il fatto che la pubblicità è presupposto di certezza per una serie indefinita di posizioni giuridiche, atteso che essi restano pur sempre nell’ambito patrimoniale e privatistico e la tutela, che la trascrizione assicura, riguarda non posizioni di interesse generale, ma quelle del primo acquirente e dei successivi aventi causa, ai quali resta dunque attribuito l’onere di far valere eventuali omissioni o ritardi delle relative formalità.
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