Art. 52 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.

Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, a' termini dell'articolo 98 del codice penale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

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