Art. 53 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale
Fonti > Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale > Titolo II - Disposizioni transitorie
Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell'attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.
Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza, d'ufficio o a richiesta del pubblico ministero.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.