Art. 51 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

I provvedimenti già emessi a' termini del capoverso dell'articolo 53, o della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte dell'articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell'articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.