Art. 50 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a' termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza.

Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell'articolo 208 del codice penale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

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