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Art. 98 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Art. 98 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

Nei rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l’impiegato nei casi d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso, la misura dell’indennità sostitutiva di questo e l’ammontare dell’indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Le richiamate norme si applicano altresì ai rapporti d’impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi e regolamenti speciali, nonché ai rapporti d’impiego non inerenti all’esercizio di un’impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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