15 Dic Art. 99 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione V – Disposizione relative al libro v
Le disposizioni relative all’istituzione del registro delle imprese previsto dall’art. 2188 del codice saranno emanate con decreto reale. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l’iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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