Art. 97 – Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Nel caso previsto dall'art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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