15 Dic Art. 97 — Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
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in Disposizioni attuazione codice civile
Fonti > Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie > Capo I – Disposizioni di attuazione > Sezione V – Disposizione relative al libro v
Nel caso previsto dall’art. 2106 del codice, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi a cui gli enti sono soggetti.
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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– Note non presenti
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