Art. 61 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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