Art. 60 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo V - Disposizioni relative agli atti
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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