Art. 60 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.