Art. 62 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale > Titolo I - Norme di attuazione > Capo V - Disposizioni relative agli atti
1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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