Art. 206 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Le sentenze interlocutorie sono impugnabili a norma della legge precedente, ma il procedimento d'impugnazione è regolato dal codice, salve le disposizioni delle presenti norme.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato soltanto sulla competenza sono impugnabili solamente col regolamento di competenza nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del codice.
Le sentenze interlocutorie che hanno pronunciato sulla competenza insieme col merito sono impugnabili a norma dell'articolo 43 del codice. La proposizione del regolamento di competenza indipendentemente dall'impugnazione sul merito deve avvenire entro il termine di cui al comma precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.