Art. 207 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

I termini per le impugnazioni, che al momento in cui entra in vigore il codice si trovano in corso, sono regolati dalla legge precedente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.