Art. 175 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo IV - Del processo di esecuzione > Capo III - Dell'espropriazione immobiliare
Il giudice dell'esecuzione, prima di ordinare l'incanto a norma dell'articolo 575 del codice, dispone l'audizione delle parti e dei creditori a norma dell'articolo 569 del codice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.