Art. 575 – Codice di procedura civile – Termine delle offerte senza incanto
[Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto [disp. att. 175]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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