Art. 31 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Fonti > Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile > Titolo II - Degli esperti e degli ausiliari del giudice > Capo III - Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere
[Il cancelliere della corte d'appello deve tenere i registri previsti nei numeri 1 a 7 e 10 a 16 dell'articolo precedente.
Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13 che debbono essere numerati e vidimati dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.