Art. 32 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

[Il cancelliere della corte suprema di cassazione deve tenere i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari civili;
2) rubrica alfabetica generale degli affari civili;
3) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause che sono portate davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
4) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
5) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
6) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
7) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
8) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38.

Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal primo presidente della corte o da un consigliere da lui delegato, tranne quello indicato nel numero 6, che deve essere numerato e vidimato dal procuratore generale del Re Imperatore o da un sostituto procuratore generale da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.