Art. 30 – Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
[Il cancelliere della pretura deve tenere i seguenti registri:
1) ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2) rubrica alfabetica generale degli affari contenziosi civili;
3) ruolo per ogni giudice istruttore delle cause a lui assegnate;
4) ruolo delle udienze per ciascun giudice istruttore, nel quale sono segnate le cause trattate in ogni udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal giudice istruttore e dal cancelliere;
5) ruolo di udienza per ciascuna sezione, nel quale sono segnate le cause portate alla discussione davanti alla sezione e riportati le dichiarazioni delle parti e i provvedimenti relativi all'udienza. Il ruolo è sottoscritto per ogni udienza dal presidente e dal cancelliere;
6) ruolo generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
7) rubrica alfabetica generale degli affari da trattarsi in camera di consiglio;
8) ruolo generale delle esecuzioni;
9) rubrica alfabetica generale delle esecuzioni;
10) registro cronologico dei provvedimenti e degli altri atti originali;
11) registro repertorio degli atti soggetti a registrazione;
12) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario in materia civile e penale;
13) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito;
14) registro di carico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38 contenente per ogni affare la riproduzione del foglio apposito incluso nel fascicolo d'ufficio;
15) registro di scarico dei depositi per spese di cancelleria previsti nell'articolo 38;
16) registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici.
Tutti i registri prima di essere posti in uso debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, tranne quelli indicati nei numeri 12 e 13, i quali debbono essere numerati e vidimati dal procuratore del Re Imperatore o da un sostituto da lui delegato. Deve essere notato in tutte lettere nell'ultimo il numero dei mezzi fogli di cui è composto il registro.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.