Art. 25 – Costituzione
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; 1 ss. c.p.c ; 1 ss. c.p.p.].
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [1, 2 c.p.].
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.