Art. 24 – Costituzione
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113].
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [86, 87 c.p.c.; 96 ss. c.p.p.].
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [98 c.p.p.].
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [571, 572, 573, 574, 643, 644, 645, 646, 647 c.p.p.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.