Art. 23 – Costituzione

Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.