Art. 105 – Costituzione

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107, 108].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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