16 Mar Art. 666 — Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura , o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquantotto euro a millecinquecentoquarantanove euro.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocentotredici euro a duemilaquattrocentosettantotto euro.
È sempre disposta la cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell’ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 218/2003
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizionu dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica», è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all’art. 666 c.p. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l’incolumità pubblica» mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.
Cass. pen. n. 13541/1998
Rispondono della violazione dell’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), soltanto i soggetti che effettivamente curano l’organizzazione dello spettacolo. Pertanto, l’intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell’ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l’effettiva gestione dell’attività illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).
Cass. pen. n. 10610/1997
È configurabile il reato di cui all’art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza — a carico del gestore di un albergo il quale allestisca nel proprio locale intrattenimenti musicali, agendo nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell’Autorità. Infatti, detta licenza, essendo finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico, deve ritenersi necessaria ogniqualvolta i trattenimenti o gli spettacoli si svolgano nell’esercizio di attività imprenditoriali. (Nella fattispecie si trattava di uno spettacolo di musica dal vivo allestito dal gestore di un albergo all’interno del suo locale; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione — pronunciata dal Gip presso la Pretura con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” — ritenendo trattarsi di condotta riferibile all’esercizio di un’attività imprenditoriale).
Cass. pen. n. 3314/1997
Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede di un club privato nel quale erano stati organizzati, ad uso di quanti volessero divenire soci, trattenimenti danzanti senza l’autorizzazione comunale).
Cass. pen. n. 9371/1996
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell’autorità — per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di «trattenimento» così inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l’onnicomprensività dell’espressione usata dal legislatore, anche l’attività di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico. (Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autorità amministrativa, uno spettacolo musicale denominato «karaoke» consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l’ausilio di una base acustica e di un supporto video. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’imputato ritenuto responsabile dal giudice di merito del reato in questione, ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 4663/1996
Le contravvenzioni previste dagli artt. 666 e 681 del codice penale possono concorrere, riguardando la prima la licenza prescritta dall’art. 60 T.U.L.P.S. per l’apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull’ordine pubblico e la sicurezza in genere, la seconda le specifiche prescrizioni da impartirsi, ai sensi e con la diversa procedura indicata dall’art. 80 dello stesso testo unico, a tutela della pubblica incolumità.
Cass. pen. n. 6204/1994
La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all’art. 68, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall’art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell’esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.
Cass. pen. n. 3778/1994
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore. Infatti, poiché, attesa l’attuale diffusione del mezzo televisivo, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell’esercizio pubblico non per assistere ai programmi televisivi, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza del televisore abbia influenza sull’afflusso dei clienti nell’esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
Cass. pen. n. 2902/1994
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio — nella specie bar gelateria — che, senza autorizzazione, tenga nel locale un apparecchio stereofonico che diffonde programmi radiofonici o musica registrata. Infatti, attesa l’attuale diffusione degli apparecchi stereofonici, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell’esercizio pubblico non per assistere ai programmi musicali, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza dell’apparecchio stereofonico abbia influenza sull’afflusso dei clienti nell’esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
Cass. pen. n. 6275/1990
La contravvenzione di cui all’art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) non resta assorbita in quella di cui all’art. 666 dello stesso codice (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi di tale reato in quanto diverso è l’oggetto specifico dei due reati: l’interesse concernente la polizia di sicurezza in quanto riguarda l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità, la contravvenzione di cui all’art. 666 c.p.; la polizia di sicurezza, in quanto concerne particolarmente la pubblica incolumità, quella di cui all’art. 681 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 3171/1989
La locuzione «sale da ballo» di cui all’art. 666 c.p. non si identifica con quella «scuole di danza». La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l’arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel primo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell’autorità ai sensi dell’art. 666 c.p. e l’apertura della scuola senza licenza non è riconducibile, pertanto, a detta norma incriminatrice.
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