Art. 666 – Codice penale – Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura , o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
È sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2974/2025
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 34171/2024
Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 32394/2024
In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.
Cass. civ. n. 28917/2024
In tema di giudizio abbreviato, qualora il giudice della cognizione - anticipando la determinazione a contenuto vincolato che deve essere assunta "in executivis" dopo la formazione del giudicato - indichi nel dispositivo della sentenza la pena da eseguire in caso di mancata proposizione dell'impugnazione, calcolando la decurtazione di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., non si verifica alcuna nullità, sicché, salvo il caso in cui sia stato commesso un errore di calcolo, il condannato che non abbia impugnato la sentenza non ha interesse a contestare innanzi al giudice dell'esecuzione la decisione che, seppure irrituale, non viola il suo diritto di intervento, assistenza e rappresentanza di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), çod. proc. pen. e non comporta pregiudizi in termini di corretto computo della pena.
Cass. civ. n. 27435/2024
L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Cass. civ. n. 27160/2024
In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata.
Cass. civ. n. 27151/2024
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).
Cass. civ. n. 25943/2024
In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 24084/2024
In tema di esecuzione, le questioni attinenti alla demolizione del manufatto abusivo, in quanto relative al titolo esecutivo, sono trattate con le forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo tassativamente indicate le materie in cui trova applicazione la procedura "de plano" di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 22996/2024
Il decreto di archiviazione contenente statuizioni accessorie non è un provvedimento abnorme e, pertanto, non risulta impugnabile con ricorso per cassazione, che, ove proposto, dev'essere diversamente qualificato in termini di incidente di esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 20761/2024
In tema di reati edilizi, non dà luogo ad illegalità della pena, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di irrevocabilità della sentenza, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino dello stato dei luoghi, disposta nei confronti dell'esecutore materiale dei lavori che non abbia più la materiale disponibilità del bene, trattandosi di istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato immune da censure la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto che la prospettata impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo avrebbe potuto e dovuto essere dedotta nel giudizio di merito).
Cass. civ. n. 17793/2024
L'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anche nel caso in cui la sentenza contenente l'erronea statuizione non sia stata impugnata. (Fattispecie relativa a pena che, nonostante l'assoluzione da alcuni reati disposta dalla Corte di cassazione, il giudice del rinvio non aveva conseguentemente ridotto, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di mancata impugnazione dell'imputato).
Cass. civ. n. 17091/2024
In tema di procedimento di esecuzione, l'inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione.
Cass. civ. n. 16851/2024
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la competenza a decidere sulla necessità del mantenimento del sequestro eseguito in forza di rogatoria passiva, in assenza di convenzioni tra Stato richiedente e Stato richiesto, è dell'autorità giudiziaria richiedente, poiché solo quest'ultima può stabilire se la misura sia consentita e sia ancora utile per il procedimento, mentre l'autorità giudiziaria richiesta è competente a conoscere della regolarità degli atti esecutivi e del procedimento acquisitivo del bene fino al momento in cui lo stesso viene consegnato allo Stato richiedente, momento che segna la cessazione della sua giurisdizione.
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 16144/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, avverso il decreto di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro è consentito solo il rimedio dell'incidente di esecuzione, introdotto con le forme dell'opposizione da proporsi dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il provvedimento.
Cass. civ. n. 15637/2024
In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità, applicabile anche nella fase di esecuzione del vincolo mediante l'ordine di sgombero emesso dal pubblico ministero, non comporta, in assenza di impulso di parte, la rivalutazione, da parte del giudice cautelare, della sussistenza del requisito del "periculum in mora", posto che, ove ciò fosse consentito, si determinerebbe una sua indebita invasione in prerogative dell'organo requirente, preposto all'esecuzione del provvedimento.
Cass. civ. n. 13408/2024
In tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro.
Cass. civ. n. 1095/2024
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualificato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").
Cass. civ. n. 20/2024
In tema di lottizzazione abusiva, l'erede dell'imputato rimasto estraneo al giudizio è legittimato a far valere le proprie ragioni, con incidente di esecuzione, rispetto al provvedimento di confisca dell'immobile disposto dal giudice che non sia stato a conoscenza dell'intervenuta morte, nelle more del giudizio, del dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale tutela risulta coerente con le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/10/2021, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19, e delle pronunce della Corte EDU del 10/04/2012 Silickiene c. Lituania e del 15/01/2015 Ceits c. Estonia).
Cass. civ. n. 51557/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 50304/2023
In tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza.
Cass. civ. n. 48579/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere l'applicabilità della disciplina transitoria, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022).
Cass. civ. n. 45193/2023
Non integra un'ipotesi di pena illegale, deducibile dinanzi al giudice dell'esecuzione in caso di sentenza divenuta irrevocabile, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione, costituendo tale "deficit" motivazionale un vizio deducibile esclusivamente in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 43975/2023
Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 41836/2023
E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, con il quale siano devolute questioni non prospettate con la richiesta originaria al giudice di merito, sulle quali quest'ultimo non sia stato chiamato a decidere.
Cass. civ. n. 37022/2023
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 34713/2023
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Cass. civ. n. 34598/2023
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Cass. civ. n. 32588/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, le sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e n. 17 del 2021 non configurano un nuovo elemento di diritto idoneo a superare la preclusione determinata dal provvedimento definitivo con cui sia stata rigettata la richiesta di maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata speciale avanzata dal condannato per reati ostativi a norma dell'art. 4 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepito dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10.
Cass. civ. n. 31908/2023
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 25375/2023
Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").
Cass. civ. n. 22719/2023
In tema di procedimento di esecuzione, l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero nel caso di dichiarazione di inammissibilità della richiesta adottata "de plano", ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., dà luogo a una nullità deducibile a iniziativa sia del medesimo pubblico ministero che della parte privata. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione del parere dell'organo requirente è prevista anche nell'interesse del condannato, che è, pertanto, legittimato a dolersi dell'adozione del provvedimento emesso in assenza dell'instaurazione del contraddittorio).
Cass. civ. n. 21375/2023
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 15636/2023
In tema di confisca, l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca emessa dal giudice dell'esecuzione all'esito di udienza camerale, anziché "de plano", deve essere decisa, a pena di nullità assoluta del provvedimento, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 8910/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, è nullo il decreto di fissazione dell'udienza camerale contenente una generica descrizione dell'oggetto della trattazione, in quanto preclude all'interessato la predisposizione di un'effettiva ed adeguata difesa. (Fattispecie in cui è stato ritenuto viziato il decreto contenente la sola indicazione "incidente di esecuzione").
Cass. civ. n. 8605/2023
Non configura un'ipotesi di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. la riproposizione di una richiesta di remissione del debito susseguente alla declaratoria d'inammissibilità o al rigetto di una precedente, a condizione che si deducano questioni giuridiche nuove o nuovi elementi di fatto, anche preesistenti, sempreché diversi da quelli valutati dal giudice che ha emesso il primo provvedimento.
Cass. civ. n. 2785/2023
Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato dall'atto introduttivo della procedura.
Cass. civ. n. 869/2023
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
Cass. civ. n. 437/2023
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 425/2023
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità. (Fattispecie relativa a un provvedimento, emesso in sede di esecuzione, con cui era stata revocata la precedente ordinanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze).
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 359/2023
In tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all'integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell'esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero).
Cass. pen. n. 218/2003
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica», è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l'incolumità pubblica» mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.
Cass. pen. n. 13541/1998
Rispondono della violazione dell'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza), soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo. Pertanto, l'intestazione del locale, o di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti, e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto elementi indiziari e presuntivi, la cui valenza deve essere in concreto verificata, circa l'effettiva gestione dell'attività illecita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito in quanto la responsabilità della ricorrente non era stata ricollegata ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la stessa rivestiva la qualità di socia fondatrice del circolo culturale ove si erano svolti trattenimenti musicali).
Cass. pen. n. 10610/1997
È configurabile il reato di cui all'art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza — a carico del gestore di un albergo il quale allestisca nel proprio locale intrattenimenti musicali, agendo nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, senza munirsi della licenza dell'Autorità. Infatti, detta licenza, essendo finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in luoghi aperti al pubblico, deve ritenersi necessaria ogniqualvolta i trattenimenti o gli spettacoli si svolgano nell'esercizio di attività imprenditoriali. (Nella fattispecie si trattava di uno spettacolo di musica dal vivo allestito dal gestore di un albergo all'interno del suo locale; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima ed in accoglimento del ricorso proposto dal P.M., ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione — pronunciata dal Gip presso la Pretura con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” — ritenendo trattarsi di condotta riferibile all'esercizio di un'attività imprenditoriale).
Cass. pen. n. 3314/1997
Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. E invero, la possibilità di immediato e indiscriminato accesso da parte di chiunque indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale in frode alla legge. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile adibito a sede di un club privato nel quale erano stati organizzati, ad uso di quanti volessero divenire soci, trattenimenti danzanti senza l'autorizzazione comunale).
Cass. pen. n. 9371/1996
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 666 c.p. — spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell'autorità — per «trattenimento» deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di «trattenimento» così inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l'onnicomprensività dell'espressione usata dal legislatore, anche l'attività di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico. (Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autorità amministrativa, uno spettacolo musicale denominato «karaoke» consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l'ausilio di una base acustica e di un supporto video. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall'imputato ritenuto responsabile dal giudice di merito del reato in questione, ha enunciato il principio di cui in massima).
Cass. pen. n. 4663/1996
Le contravvenzioni previste dagli artt. 666 e 681 del codice penale possono concorrere, riguardando la prima la licenza prescritta dall'art. 60 T.U.L.P.S. per l'apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull'ordine pubblico e la sicurezza in genere, la seconda le specifiche prescrizioni da impartirsi, ai sensi e con la diversa procedura indicata dall'art. 80 dello stesso testo unico, a tutela della pubblica incolumità.
Cass. pen. n. 6204/1994
La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all'art. 68, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall'art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell'esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.
Cass. pen. n. 3778/1994
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore. Infatti, poiché, attesa l'attuale diffusione del mezzo televisivo, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell'esercizio pubblico non per assistere ai programmi televisivi, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza del televisore abbia influenza sull'afflusso dei clienti nell'esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l'interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
Cass. pen. n. 2902/1994
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio — nella specie bar gelateria — che, senza autorizzazione, tenga nel locale un apparecchio stereofonico che diffonde programmi radiofonici o musica registrata. Infatti, attesa l'attuale diffusione degli apparecchi stereofonici, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell'esercizio pubblico non per assistere ai programmi musicali, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza dell'apparecchio stereofonico abbia influenza sull'afflusso dei clienti nell'esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l'interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
Cass. pen. n. 6275/1990
La contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) non resta assorbita in quella di cui all'art. 666 dello stesso codice (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi di tale reato in quanto diverso è l'oggetto specifico dei due reati: l'interesse concernente la polizia di sicurezza in quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità, la contravvenzione di cui all'art. 666 c.p.; la polizia di sicurezza, in quanto concerne particolarmente la pubblica incolumità, quella di cui all'art. 681 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 3171/1989
La locuzione «sale da ballo» di cui all'art. 666 c.p. non si identifica con quella «scuole di danza». La prima indica il locale ove si svolgono riunioni, per scopo di divertimento, alla quale partecipano danzando o assistendo, persone del pubblico, la seconda indica il luogo ove allievi apprendono l'arte della danza e a cui è richiesto un impegno proficuo di apprendimento. Nel primo caso, pertanto, non è richiesta la licenza dell'autorità ai sensi dell'art. 666 c.p. e l'apertura della scuola senza licenza non è riconducibile, pertanto, a detta norma incriminatrice.