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Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

Art. 667 — Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo

[ Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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