14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2902 del 10 marzo 1994
Testo massima n. 1
Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p. [ spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza ] il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio — nella specie bar gelateria — che, senza autorizzazione, tenga nel locale un apparecchio stereofonico che diffonde programmi radiofonici o musica registrata. Infatti, attesa l’attuale diffusione degli apparecchi stereofonici, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell’esercizio pubblico non per assistere ai programmi musicali, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza dell’apparecchio stereofonico abbia influenza sull’afflusso dei clienti nell’esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]