Art. 635 quater – Codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 4470/2020
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.