Art. 635 quinquies – Codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento , la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 9870/2011
Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.