Cass. pen. n. 4470 del 8 gennaio 2020
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate.