Art. 560 – Codice penale – Concubinato
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia > Capo I - Dei delitti contro il matrimonio
[Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.